
Mancata attribuzione della denominazione di “coordinatore” al personale transitato al ruolo tecnico-scientifico e professionale.
OGGETTO: mancata attribuzione della denominazione di “coordinatore” al personale della Polizia di Stato transitato, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. aaaa-bis del D. Lgs. 95/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.
Sono giunte a questa Segreteria nazionale numerose rimostranze relative alla mancata
attribuzione della denominazione di “coordinatore” al personale transitato al ruolo tecnico-scientifico e professionale ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. aaaa-bis del D. Lgs. 95/2017 e dell’art. 8
comma 1 del decreto del Capo della Polizia 27.4.2020, al quale non si applicano le disposizioni
vigenti in materia di progressione in carriera.
Al riguardo, è giusto il caso di precisare che il riordino delle carriere ha previsto che agli
assistenti capo, sovrintendenti capo e sostituti commissari che abbiano maturato precise anzianità
di servizio nella qualifica “possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico,
compiti di maggiore responsabilità … ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita,
la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento,
preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità.
Ne discende, che la normativa in argomento non ha istituito delle nuove qualifiche, ma
piuttosto ha previsto l’attribuzione della denominazione di coordinatore in ragione dell’anzianità di
servizio con conseguente attribuzione parametrale superiore anche ai fini del computo del
trattamento pensionistico e TFS.
Riteniamo, quindi, che nulla osti all’attribuzione della denominazione di “coordinatore”
anche al personale transitato al ruolo tecnico-scientifico e professionale ai sensi dell’art. 2 comma
1 lett. aaaa-bis del D. Lgs. 95/2017.
Tanto premesso, si invita codesto Ufficio a fornire indicazioni in ordine a quanto precede.
In attesa di cortese urgente riscontro, si porgono distinti saluti.