Polmetro. Art. 7, comma 7, A.N.Q.: Le deroghe agli orari non si giustificano con formule di stile.

Polmetro. Art. 7, comma 7, A.N.Q.: Le deroghe agli orari non si giustificano con formule di stile.

ART. 7, COMMA 7, A.N.Q.: LE DEROGHE AGLI ORARI NON SI
GIUSTIFICANO CON FORMULE DI STILE

Roma, 30 marzo 2026 – Le Segreterie Provinciali di Roma di SIULP, SIAP e FSP Polizia di Stato, in relazione alla note del 27 e 28 marzo 2026 avente ad oggetto “Questura di Roma – U.P.G.S.P. Nucleo Polmetro – Art. 7, comma 7, A.N.Q. – Informazione preventiva in materia di orario di lavoro”, ritengono doveroso intervenire con la necessaria chiarezza su una comunicazione che, per contenuto e formulazione, non può ritenersi soddisfacente.

Il ricorso all’art. 7, comma 7, dell’A.N.Q. costituisce infatti uno strumento eccezionale, attivabile solo in presenza di circostanze effettivamente sopravvenute, imprevedibili e indilazionabili, tali da non consentire il ricorso agli ordinari istituti di programmazione del
servizio e dell’orario di lavoro.

Per questa ragione, non può ritenersi sufficiente il mero richiamo a generiche “sopraggiunte ed indifferibili esigenze di servizio”, privo di qualunque esplicitazione concreta, descrittiva e verificabile. Quando si incide in deroga su un assetto regolato da norme pattizie, la
trasparenza motivazionale non è un elemento accessorio, ma rappresenta il presupposto minimo di correttezza amministrativa e di leale relazione sindacale.

In assenza di una motivazione puntuale, il rischio è evidente: trasformare una previsione eccezionale in una clausola di impiego ordinario, con il risultato di svuotare di significato tanto la disciplina contrattuale quanto la funzione stessa dell’informazione preventiva. E
questo non è accettabile.

Le scriventi Segreterie Provinciali chiedono pertanto all’Amministrazione di chiarire, in forma scritta e specifica, quali siano state le concrete esigenze operative poste a fondamento del ricorso all’art. 7, comma 7, quando siano insorte o siano state conosciute, per quale ragione siano state ritenute realmente eccezionali e perché non sia stato possibile fronteggiarle attraverso gli ordinari strumenti di programmazione e gestione del servizio.

Allo stesso modo, chiedono di comprendere per quale motivo tali circostanze non siano state esplicitate nella comunicazione trasmessa alle Organizzazioni Sindacali, limitata invece ad una formula assertiva che, proprio per la sua genericità, non consente alcuna seria verifica sul
piano sindacale.

Proprio per questo, le Segreterie scriventi chiedono istanza di accesso documentale alla programmazione settimanale dell’orario di lavoro relativa al periodo antecedente e contestuale alla data del 29 marzo 2026, al fine di accertare se la situazione rappresentata fosse davvero caratterizzata da sopravvenienza, eccezionalità e non prevedibilità, oppure se si trattasse di una criticità già conoscibile e quindi suscettibile di ordinaria programmazione.

Il punto, del resto, è semplice: quando si deroga alle regole, occorrono fatti; quando si invocano esigenze eccezionali, occorrono motivazioni reali; quando si coinvolgono gli assetti dell’orario di lavoro, occorre rispetto sostanziale delle relazioni sindacali.

Le Segreterie Provinciali di Roma di SIULP, SIAP e FSP non contestano per principio. Contestano, questo sì, l’uso di formule vuote in materie che esigono rigore, chiarezza e responsabilità. Ed è precisamente per questa ragione che attendono un riscontro scritto, completo e documentato.

Perché in una materia tanto delicata le scorciatoie linguistiche non possono sostituire né la motivazione amministrativa né la correttezza delle relazioni sindacali.

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