Trattamento fiscale del “doppio” buono pasto per il personale impiegato in servizi prolungati (07.00/19.00).

Trattamento fiscale del “doppio” buono pasto per il personale impiegato in servizi prolungati (07.00/19.00).

OGGETTO: Trattamento fiscale del “doppio” buono pasto per il personale della Polizia di Stato impiegato in servizi prolungati (07.00/19.00).
Richiesta di chiarimenti interpretativi e verifica di legittimità del conguaglio fiscale.

Caro Valter,
abbiamo appreso che i competenti uffici amministrativo-contabili del Dipartimento della P.S. hanno dato corso alle procedure di conguaglio della ritenuta IRPEF relativa a tutto il 2025, a valere sul “doppio” buono pasto giornaliero erogato al personale impiegato prevalentemente nei servizi di scorta con orario 07/19 e, in quanto tale, beneficiario di tale istituto contrattuale.

Ne deriva che nel prossimo mese di maggio il personale in questione si vedrà decurtare una somma di circa 400 euro.
Al riguardo riteniamo doveroso rammentare che la disciplina interna in materia di mense di servizio richiama espressamente la possibilità di riconoscere al personale il doppio trattamento di vitto, ovvero, in alternativa, due buoni pasto, al ricorrere di specifiche condizioni, come nel caso che qui ci impegna.

A ciò va aggiunto che il ricorso al turno di servizio 07/19 risponde a precise e non derogabili esigenze di servizio non riscontrabili, con tale modalità, in alcuna altra amministrazione pubblica centrale.

Ciò posto, a nostro avviso, appare del tutto illegittimo ritenere che il “secondo” buono pasto concorra a superare la soglia di esenzione giornaliera fissata a 8,00 euro per il 2025 e 10,00 per il 2026 e, per tale ragione, venga assoggettato a ritenuta fiscale addirittura retroattiva.

Tale impostazione sembra fondarsi su una lettura del tutto irragionevole della normativa fiscale, che considera la soglia di esenzione come riferita rigidamente alla giornata lavorativa, indipendentemente dal numero di pasti effettivamente maturati in presenza di specifiche condizioni operative.

Inoltre, si evidenzia che una simile interpretazione determinerebbe una disparità di trattamento tra personale impiegato in turni standard (con un solo pasto e piena esenzione entro soglia) e personale impiegato in servizi prolungati (che, pur maturando due pasti per esigenze operative, vedrebbe assoggettato a imposizione il secondo trattamento).
In considerazione di quanto precede riteniamo necessario un intervento del Dipartimento della P.S. finalizzato ad avviare una specifica e urgente interlocuzione di coordinamento interpretativo tra disciplina amministrativa e fiscale con l’Agenzia delle Entrate, in grado di chiarire in maniera inequivoca che nessuna imposizione fiscale è dovuta nel caso di erogazione di due buoni pasto, conseguenti all’assolvimento di uno specifico obbligo di servizio connesso ad attività operative non altrimenti garantite.

Resta ovviamente inteso che, nelle more della definizione del contenzioso, dovrà essere disposta la sospensione degli effetti dei conguagli in corso.

Un caro saluto.

 

Banner AAF Italia
CATEGORIES
Share This

COMMENTS