Diffida al Dirigente Reparto Scorte

Diffida al Dirigente Reparto Scorte

ATTO DI DIFFIDA

In diverse occasioni, non ultima con la nota Prot. Nr. S.P.-2023-000702 del 7 febbraio 2023 e durante gli incontri svolti presso il Reparto da Ella diretto, questa Organizzazione Sindacale Le ha evidenziato le numerose violazioni contrattuali attuate nella gestione del lavoro di codesto Ufficio.

In particolar modo, Le abbiamo sempre evidenziato come i carichi di lavoro eccessivi, imposti al personale, possano mettere in serio pericolo l’incolumità del singolo dipendente e quella degli altri operatori che quotidianamente operano con questi.

Come Lei ben sa, ci riferiamo alle continue soppressioni del giorno libero e del riposo settimanale, ai turni di servizio protratti per oltre 15 ore consecutive, al rispetto del tempo minimo che deve intercorrere tra un turno e l’altro, le eccessive prestazioni di lavoro straordinario mensili; queste alcune delle infrazioni contrattuali divenute ormai quotidiane.

Ciò, oltre a rappresentare un atto di dispregio delle norme contrattuali, denota un’evidente attività antisindacale, così come prevista dall’art. 28 dello Statuto dei lavoratori, nonché i presupposti per i dipendenti di una richiesta risarcitoria per “danno da usura psicofisica”.

Giova quindi rammentarle alcune norme inerenti gli istituti in parola:

  • Art. 36, Costituzione
    • “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.”
  • Art. 63, comma 5, Legge 121/81
    • “Il personale di cui al primo comma e quello dell’Amministrazione civile dell’interno che presta servizio nell’Amministrazione della pubblica sicurezza hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale.”
  • Art. 1, comma 1, lettera (i), ANQ
    • “per riposo settimanale si intende la giornata destinata al recupero delle energie psicofisiche che ogni dipendente ha diritto a fruire nell’ambito dell’orario di lavoro settimanale” Circolare esplicativa, 557/RS/01/113/0461, del 08/03/2010.” Resta fermo il principio che il dipendente non può svolgere più turni nella medesima giornata.”
  • Art. 7, comma 8, ANQ
    • “la programmazione degli orari di lavoro deve essere disposta settimanalmente e affissa all’albo dell’ufficio entro le ore 13.00 del venerdì precedente. Essa deve indicare, oltre l’orario di lavoro giornaliero dei singoli dipendenti per l’effettuazione dell’orario d’obbligo settimanale, la giornata in cui, in quella settimana, il dipendente effettuerà il turno di riposo settimanale, i turni di reperibilità, nonché le eventuali prestazioni di lavoro straordinario programmato, i recuperi riposo, i riposi compensativi, il giorno libero dal servizio, le aspettative, i congedi straordinari e ordinari. Le eventuali successive variazioni alla programmazione settimanale che ricadono nelle giornate di sabato e domenica saranno comunicate al personale interessato”. In merito alla disciplina del giorno libero e delle assenze legittime si confermano le disposizioni impartite con la circolare 333A/9807. F.1.2. del 20 gennaio 2003 concernente “Applicazione articolo 7, comma 1, dell’A.N.Q.: fruizione del c.d. giorno libero”.
  • Art. 8, comma 2, ANQ
    • “[…] tra un turno e l’altro devono intercorrere non meno di 11 ore.”
  • Art. 9, comma 4, ANQ
    • “L’aliquota di personale da impiegare nella giornata di domenica non può essere superiore al 20% della forza disponibile e ogni dipendente non può essere impiegato per più di due domeniche al mese”
  • Art. 9 comma 7, ANQ
    • “Per il personale addetto ai servizi di scorta e/o tutela nonché per il personale degli autoparchi e degli autocentri, ove non risulti possibile attuare il cambio sul posto, l’articolazione del servizio potrà essere prevista a giorni alterni, previ accordi con le segreterie provinciali secondo le procedure di cui all’articolo 7, comma 6”
  • Art 9. comma 8, ANQ
    • “La programmazione del riposo settimanale per il personale impiegato nei servizi non continuativi deve prioritariamente essere riferita alla giornata della domenica. In caso di particolari ed improrogabili esigenze di servizio che impediscano la fruizione del riposo settimanale di domenica, detto personale a rotazione, secondo il principio di equità, non potrà essere impiegato nella giornata di domenica per più di due settimane consecutive e, comunque, non oltre due al mese.”
  • Art. 15 comma 3, DPR 16 aprile 2009, n. 51 CCNL,
    • – “il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all’effettuazione dell’incarico, è esonerato dall’espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso “.

Per quanto esposto con la presente, La

DIFFIDIAMO

ad attenersi scrupolosamente alle norme che regolano il rapporto di lavoro nella Polizia di Stato e ad interrompere la censurata condotta antisindacale;

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