
Monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito a causa di sopravvenuta malattia da parte del personale cessato dal servizio
OGGETTO: Monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito a causa di
sopravvenuta malattia, da parte del personale della Polizia di Stato cessato
dal servizio a domanda.
Pervengono a questa Direzione centrale quesiti in ordine alla possibilità di
riconoscere la monetizzazione del congedo ordinario, non fruito a causa di sopravvenuta
malattia, da parte del personale della Polizia di Stato cessato dal servizio a domanda per
limiti di età.
In proposito, si evidenzia che in materia è recentemente intervenuta la Corte di
Giustizia dell’Unione europea che, con sentenza del 20 luglio 2016 (causa C-341/2015),
nell’interpretare la direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ha
riconosciuto a un lavoratore, ex dipendente del Comune di Vienna, il diritto alla
monetizzazione delle ferie non godute a causa di malattia intervenuta prima del proprio
pensionamento avvenuto a domanda.
In particolare, la Corte ha affermato che l’articolo 7, paragrafo 2 della direttiva
concernente, tra l’altro, il diritto alla percezione dell’indennità finanziaria spettante per
ferie non godute debba essere interpretato nel senso che:
- la normativa nazionale non può prevedere la mancata monetizzazione delle ferie non fruite in favore di un lavoratore cessato per domanda di pensionamento;
- un lavoratore ha diritto alla monetizzazione delle ferie non godute per il fatto di essersi ammalato;
- gli Stati possono decidere, qualora la normativa nazionale stabilisca il diritto alla fruizione di ferie aggiuntive rispetto alle quattro settimane previste dalla Direttiva 2003/88/CE, di concedere la monetizzazione anche di questi ulteriori periodi.
Alla luce di quanto sopra esposto, data la diretta applicabilità negli stati membri
della giurisprudenza europea in tutte le fattispecie analoghe a quelle già sottoposte al
vaglio della Corte in sede di rinvio pregiudiziale, per conformarsi a quanto stabilito
dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella Sentenza Maschek del 20/07/2016
(causa C-341/2015), si ritiene possano essere accolte favorevolmente le istanze
presentate dai dipendenti, riconoscendo agli stessi il diritto alla monetizzazione del
congedo ordinario non fruito, a causa di malattia, prima del collocamento in quiescenza
a domanda.In merito si ritiene utile precisare che per il personale della Polizia di Stato, il
combinato disposto degli artt. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
prevede periodi di congedo differenziati sulla base dell’anzianità di servizio ed in
ragione della distribuzione della prestazione lavorativa su 5 o 6 giorni settimanali,
partendo da un minimo di 26 sino ad un massimo di 45 giorni.Inoltre, l’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018,
n. 39, prevede che, qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile
la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell’anno di spettanza, la parte
residua possa essere fruita entro i 18 mesi successivi.A ciò si aggiunga che l’articolo 63 della legge 1° aprile 1981, n. 121, prevede
che, ove il personale non possa godere, per particolari esigenze di servizio, dei previsti
giorni di riposo settimanali e festivi, lo stesso maturi il diritto ad usufruirne nelle quattro
settimane successive.Di conseguenza, appare evidente come i periodi di ferie comprendenti il
congedo ordinario (eventualmente anche riportato nei diciotto mesi successivi), i. c.d.
riposi legge e 1 recuperi riposo non fruiti, possano superare, nel complesso, le quattro
settimane previste dalla nominata direttiva.SI ricorda, anche, che in caso di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età,
al momento della risoluzione del rapporto di lavoro tutti i periodi di ferie pregresse,
legittimamente riportati all’anno successivo a quello di maturazione nel rispetto della
disposizioni contrattuali sulla materia, possono essere monetizzati se non goduti per
sopravvenuta malattia.Tenuto conto di quanto sopra esposto, sarà ovviamente necessario procedere alla
monetizzazione del congedo di cui si tratta solo nel caso in cui esista agli atti la
pertinente documentazione comprovante che l’interessato, nell’anno di maturazione,
non abbia potuto fruire dei periodi di congedo ordinario spettante e che, una volta
rinviati all’anno successivo, non ne abbia comunque potuto godere per la sopravvenuta
malattia, prima della cessazione, a qualsiasi titolo, dal servizio.Tutto ciò premesso, al fine di limitare il configurarsi di eccessivi periodi di ferie
pregresse da riportare, e assicurare il contenimento della spesa pubblica evitando
copiosi esborsi derivanti da legittime richieste di monetizzazione delle ferie non godute
da parte degli interessatisi, si richiama l’attenzione dei dirigenti responsabili circa la
necessità di vigilare sulla effettiva fruizione delle ferie, da parte del personale, nell’anno
di spettanza.La presente circolare è disponibile sul portale del Servizio TEP e Spese Varie
all’indirizzo http://10.119.182.2/PortaleTep/index.php link Servizio TEP.