
Congedo Straordinario – Aspettativa per malattia. Effetti della decorrenza della certificazione medica prodotta nella giornata prestabilita per la fruizione del riposo settimanale o giorno libero. Risposta a quesito.
OGGETTO: Congedo straordinario — aspettativa per malattia. Effetti della decorrenza
della certificazione medica prodotta nella giornata prestabilita per la
fruizione del riposo settimanale o giorno libero.
Con riferimento alla nota in epigrafe, concernente l’oggetto, la Direzione Centrale
per gli affari generali e le politiche del personale della polizia di stato ha evidenziato che
le certificazioni mediche sono destinate a comprovare una situazione di fatto, vengono
rilasciate a seguito di apposita visita, devono contenere alcuni requisiti secondo le regole
generali di ogni certificato: generalità del paziente, generalità del medico (identificabile
da un timbro o da un’intestazione), luogo e data del rilascio e firma del medico. A questi
requisiti devono essere aggiunte, affinché il certificato sia valido ai fini del congedo per
malattia, sia la diagnosi che la prognosi.
Pertanto, dal punto di vista medico-legale il certificato decorre dalla data di
emissione come, peraltro, è esplicitato nella circolare della Direzione centrale di sanità
n. 850/A del 3 novembre 2006, avente ad oggetto “Certificazioni di malattia e di
temporanea inidoneità al servizio. Verifiche e adempimenti da parte dei sanitari della
Polizia di Stato “, nella parte in cui precisa che “…l’inizio reale della malattia… non
potrà che essere identificabile con la data di rilascio del certificato medico, salvo casi
particolari ed eccezionali, e comunque non antecedenti di 48 ore alla data di rilascio del
certificato “‘
Le uniche eccezioni a tale regola generale sono contenute nella circolare di questo
Ufficio n. 557/RS/CN.10/0734 del 18 marzo 2009, al capitolo intitolato “Congedi
straordinari e aspettativa”, e riguardano:
– il caso in cui la malattia del dipendente insorga successivamente all’avvenuto
completamento dell’orario di servizio giornaliero. In questo caso andrà scorporata,
dal computo dei giorni di prognosi indicati nel certificato medico, la giornata
lavorativa effettivamente espletata, non essendo possibile considerare la stessa come
giorno di congedo straordinario ovvero di aspettativa per malattia, con le conseguenti
implicazioni di ordine giuridico ed economico;
– il caso in cui la malattia del dipendente coincida con giorni di festività consecutive.
In tale evenienza, possono ritenersi validi i certificati rilasciati il primo giorno utile
lavorativo, sempre che rechino l’indicazione della data dalla quale il dipendente
riferisce di essere ammalato.