
Commissariato di P.S. “Appio Nuovo” – problematiche.
Oggetto: Commissariato di P.S. “Appio Nuovo” – problematiche.
Egregia dr.ssa De Giorgi,
abbiamo avuto notizia di una corposa movimentazione interna del personale in servizio presso il Commissariato di P.S. “Appio”, da lei effettuata recentemente, alla quale non è seguita alcuna informazione successiva così come prevista dall’art. 25 del dpr 164/02.
Tale omissione concorre a rendere sicuramente meno trasparente e costruttivo il rapporto e il confronto tra le parti e viola palesemente gli obblighi espressamente richiamati nel comma 7 del predetto articolo, nel quale è espressamente previsto che “…..i dirigenti degli uffici, istituti e reparti della Polizia di Stato presso i quali si svolge la contrattazione decentrata comunicano alle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo recepito con il presente decreto le determinazioni in materia di movimenti interni del personale”.
Alla pur grave omissione formale, poi, si aggiunge il diffuso malessere del personale che lamenta il mancato accoglimento delle proprie istanze di assegnazione ai diversi uffici di codesto Commissariato, senza che Lei abbia minimamente motivato, per quanto a noi noto, le ragioni di tale mancato accoglimento.
Al riguardo ci permettiamo di rammentarle che l’azione amministrativa, oltre a privilegiare le prioritarie esigenze di servizio, deve essere sempre improntata al rigoroso rispetto dei principi costituzionali di imparzialità, non arbitrarietà, ragionevolezza, efficacia ed efficienza.
Principi ed esigenze che non sembra siano stati tenuti nella debita considerazione se, come pare, dovesse risultare confermato che il settore “controllo del territorio” è stato sguarnito di personale professionalmente esperto (assegnato ad uffici interni secondo logiche di difficile comprensione) e sostituito con Agenti in prova del 208° corso appena assegnati.
Analoghe perplessità sorgono in ordine alla sua decisione di assegnare, di fatto, all’Ufficio del Personale ben 4 dipendenti su un organico di 50.
Ragion per cui restiamo in attesa di un suo urgente riscontro in ordine a quanto segnalato.
Con l’occasione, inoltre, nella mia qualità di RLS, mi preme richiamare la sua attenzione sugli obblighi che incombono su di lei, nella sua qualità di datore di lavoro, soprattutto in questa delicatissima fase di contagio pandemico da COVID19.
A tal fine la invito, laddove non lo avesse ancora fatto, ad informare adeguatamente i lavoratori esposti al rischio di contagio in ossequio all’art. 15 del d.lgs. 81/08 e ad intraprendere tempestive ed efficaci misure di prevenzione e protezione dal rischio in parola. Inoltre, in ossequio all’art. 18 lett.n) del medesimo decreto, Le chiedo di consentire ai lavoratori di verificare, mediante lo scrivente rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute.
I predetti adempimenti, lungi dall’essere un mero obbligo formale, si rendono ancor più necessari alla luce di comportamenti non conformi alle vigenti disposizioni profilattiche in materia di contenimento del Covid19, asseritamente tenuti da taluni dipendenti di codesto Commissariato.
Comportamenti scorretti ma, a nostro avviso, non abnormi.
Al riguardo mi permetto di rammentarle che, per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, il titolare di una posizione di garanzia (cioè Lei in quanto datore di lavoro) “… ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautela, sicché la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità e, comunque, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi
come del tutto imprevedibile o inopinabile”.
Ne consegue che, a mero titolo esemplificativo, un assembramento di dipendenti all’interno di una stanza, senza che alcuno di loro rispetti il “distanziamento sociale” o indossi la prescritta mascherina, non configura un comportamento abnorme di talché, l’eventuale infortunio (qual è quello derivante da contagio da Covid19) eventualmente occorso ad uno o più di loro, fa sorgere in capo al datore di lavoro una diretta e personale responsabilità sia in sede penale che, eventualmente, civile.
In attesa di un Suo urgente cenno di riscontro Le porgo distinti saluti.