
Borse di studio figli vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere
Dispone:
Art. 1
- E’ indetto un concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti, di cui all’art. 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti, di cui all’art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, dei familiari delle vittime di cui all’art. 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di cui all’art. 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, riservato agli
studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado. - Perl’anno scolastico 2020/2021 sono da assegnare nei limiti dello stanziamento di cui al pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione:
a) trecento borse di studio dell’importo di 305 euro ciascuna, destinate agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado;
b) trecento borse di studio dell’importo di 615 euro ciascuna, destinate agli studenti della scuola secondaria di secondo grado. - Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2 è riservata ai soggetti con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.
- Gli importi delle singole borse di studio di cui al comma 2, lettere a) e b) possono essere proporzionalmente aumentati, nel rispetto dei limiti stabiliti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in relazione alla disponibilità di cui al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, risultante al momento dell’approvazione delle graduatorie finali, fino a concorrenza dello stanziamento medesimo.
Le somme relative alle borse per le singole categorie di studio di cui alle lettere a) e b), ove non utilizzabili per carenza di aspiranti, possono essere assegnate ad altra categoria anche in eccedenza al numero delle borse di studio previsto dall’art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58.
Art. 2
- Soggetti aventi diritto all’assegnazione delle borse di studio di cui all’art. 1, comma 2, sono gli studenti che:
a) abbiano conseguito la promozione alla classe superiore o l’ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado o diploma di scuola secondaria di primo grado o diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo equiparato, nell’anno scolastico di riferimento.
b) non abbiano compiuto quaranta anni al momento della domanda. - Il requisito di cui alla lettera a) del precedente comma 1 non è richiesto per i soggetti con disabilità di cui all’art. 1, comma 3.
- Tutti i requisiti previsti per la partecipazione al suddetto concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda.
Art. 3
- Le domande per l’assegnazione delle borse di studio, redatte in carta semplice secondo l’allegato modello, devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento amministrativo – Ufficio accettazione/Palazzo Chigi – via dell’Impresa n. 89, 00186 Roma, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o attraverso l’uso di posta elettronica certificata con le modalità di cui all’art. 65, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
- Le domande per l’assegnazione delle borse di studio relative all’anno scolastico 2020/2021 devono essere presentate o spedite entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4° Serie speciale «Concorsi ed esami» – a tal fine fa fede la data risultante dal timbro apposto dall’ufficio postale di spedizione, ovvero dalla data di inoltro del messaggio di posta elettronica certificata, risultante dalla ricevuta di avvenuta consegna.
- Le domande per l’assegnazione delle borse di studio sottoscritte dal richiedente – o, qualora il richiedente sia minore o incapace, dall’esercente la potestà genitoriale, o dal tutore – con allegata fotocopia di un valido documento di identità, dovranno essere accompagnate dalle dichiarazioni di seguito indicate:
- specificadell’evento lesivo luogo, data e breve descrizione del fatto, il numero del provvedimento e l’autorità che ha emanato il decreto di riconoscimento di vittima;
- attestazione, per lo studente, della qualità di vittima, di orfano o di figlio di vittima del terrorismo o della criminalità organizzata, ovvero di vittima o superstite di vittima del dovere;
- indicazione del corso di studi frequentato nell’anno scolastico per il quale viene inoltrata domanda ed ogni dato utile per la valutazione del merito scolastico nell’anno di riferimento – voti riportati ed eventuale titolo di studio conseguito nell’anno scolastico di riferimento e votazione, sede indirizzo ed eventuale recapito telefonico dell’istituto scolastico;
- indicazione della qualità di riservatario, in quanto disabile, ai sensi del precedente art. 1, comma 3;
- dichiarazione con cui il richiedente confermi di essere a conoscenza che, nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridicità di quanto dichiarato verrà verificata secondo le disposizioni di cui all’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come sostituito dall’art. 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall’art. 34, comma |, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183, e da ultimo dall’art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- dichiarazione del reddito ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).
Art. 4
- La Commissione di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in base alle domande pervenute,
redige una graduatoria attribuendo i punteggi secondo i seguenti criteri:
a) per la gravità del danno: da 5 a 10 punti;
b) per il reddito: da 3 a 5 punti, in misura inversamente proporzionale all’ammontare dello stesso;
c) per il merito scolastico: da 1 a 3 punti;
d) in caso di parità risulterà vincitore lo studente di età inferiore. - .La Commissione redige distinte graduatorie secondo le classi di borse di studio indicate nell’art. 1, comma 2, lettere a) e b), e distinte
graduatorie per ciascuna delle tipologie riservate ai soggetti di cui all’art. 1, comma 3. - La Commissione invia le graduatorie, entro novanta giorni dal ricevimento delle domande, al Dipartimento per il coordinamento
amministrativo per l’inoltro al segretario generale per l’approvazione. - Le borse di studio sono assegnate entro centocinquanta giorni dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione della
domanda, prevista dal presente bando.
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